L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, disciplinata dagli articoli 484-509 del Codice Civile, a differenza di quella c.d. pura e semplice, rappresenta un’opportunità volta a proteggere il patrimonio personale degli eredi, separandolo da quello del defunto.
Si tratta, quindi, di un’eccezione al principio generale di responsabilità patrimoniale di cui all’articolo 2740 del Codice Civile, secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L’erede che accetti con beneficio d’inventario, infatti, gode di una tutela specifica:
- Intra vires hereditatis: ossia risponde dei debiti ereditari solo fino al valore dei beni pervenuti.
- Cum viribus hereditatis: i creditori possono soddisfarsi esclusivamente sui beni facenti parte dell’asse ereditario senza intaccare, pertanto, il patrimonio personale dell’erede.
Come confermato anche dalla recente sentenza della Cassazione, Sez. 2, n. 27626 del 2024, è indubbio il ruolo di garanzia di detto istituto giuridico per gli eredi, consentendo loro una gestione attenta e ponderata di situazioni successorie caratterizzate da un certo livello di incertezza e complessità.
In questo contesto specifico, le formalità previste dalla legge sono essenzialmente due:
- dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: che deve essere formalizzata dall’interessato davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente, seguita dalla
- redazione dell’inventario dei beni del defunto: che è necessaria per rendere efficace la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’accettante. Infatti, la mancata redazione dell’inventario entro i termini stabiliti comporta la perdita del beneficio, convertendo l’accettazione in quella pura e semplice (ossia con acquisizione indistinta di attività e passività del defunto da parte dell’erede). Di conseguenza quest’ultimo assumerà una responsabilità patrimoniale personale illimitata.
Più in dettaglio:
- Se l’erede è in possesso dei beni ereditari, deve redigere l’inventario entro 3 mesi dalla data dell’apertura della successione (coincidente con la morte del defunto). Se non adempie entro tale termine, è considerato erede puro e semplice (art. 485 Cod. Civ.).
- Se l’erede non è in possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere redatto entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione, che deve avvenire entro 10 anni dall’apertura della successione (termine questo coincidente con quello generale di prescrizione del diritto stesso di accettare l’eredità).
Questo peculiare istituto è poi obbligatoriamente previsto con riferimento ai soggetti per legge incapaci (ossia minori, interdetti e inabilitati), nonchè per le persone giuridiche o associazioni, fondazioni e altri enti, con l’evidente intento di preservare i relativi patrimoni da debiti ereditari dannosi.
Come confermato anche dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui la già citata n. 27626/2024), il beneficio d’inventario assicura anche una gestione equa e bilanciata delle obbligazioni ereditarie, rispettando la par condicio creditorum e prevenendo così vantaggi indebiti tra i creditori.
L’erede, di fronte ai creditori del defunto, può optare per:
- la liquidazione individuale: pagamento dei creditori man mano che si presentano (articolo 495 Cod. Civ.) oppure per
- la liquidazione concorsuale: con la richiesta di formazione di uno stato passivo, la graduazione dei creditori e la liquidazione dei beni ereditari secondo priorità stabilite dalla legge (articolo 498 Cod. Civ.).
Un ultimo aspetto rilevante riguarda la possibilità per l’erede di surrogarsi nella posizione dei creditori soddisfatti, qualora si trovi nella condizione di dover utilizzare risorse personali per far fronte a debiti ereditari (articolo 1203, n. 4 Cod. Civ.). Questo diritto consente al medesimo di recuperare le somme versate, mantenendo un equilibrio tra obblighi e tutele.
Alla luce di quanto sin qui accennato, la natura di questo istituto giuridico emerge con chiarezza: il beneficio d’inventario non è soltanto un valido strumento di tutela patrimoniale per gli eredi, ma rappresenta un bilanciamento tra diritti e obblighi successori.
Un’opzione fondamentale, dunque, per affrontare il passaggio generazionale del patrimonio di un soggetto con maggior sicurezza e consapevolezza.