La successione mortis causa è un istituto giuridico attraverso il quale i rapporti patrimoniali di una persona deceduta (de cuius) si trasferiscono ai suoi successori.
La relativa disciplina ha l’obiettivo di garantire una trasmissione ordinata del patrimonio, bilanciando la volontà del defunto con la tutela di determinate categorie di eredi.
Il nostro ordinamento distingue tra successione legittima, che segue criteri stabiliti dalla legge, successione testamentaria, che avviene in base alla volontà del testatore e successione necessaria, che protegge alcuni eredi con quote ad essi riservate. Piu in dettaglio:
1. SUCCESSIONE LEGITTIMA trova applicazione quando:
• Il defunto non ha lasciato testamento.
• Il testamento esiste, ma non dispone dell’intero patrimonio.
• Le disposizioni testamentarie non sono valide o vengono dichiarate nulle.
L’ordine di chiamata degli eredi è disciplinato dagli articoli 565 e seguenti del Codice Civile e segue il principio della prossimità di parentela.
L’eredità è devoluta secondo il seguente schema:
• Coniuge e figli:
• Se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio, il patrimonio si divide al 50%.
• Se i figli sono due, il coniuge riceve un terzo e i figli due terzi da dividersi in parti uguali.
• Se i figli sono più di due, al coniuge spetta un terzo e ai figli i restanti due terzi, suddivisi in parti uguali.
• Solo figli: se il defunto non ha coniuge, l’intero patrimonio è diviso tra i figli in parti uguali.
• Coniuge senza figli:
• Se vi sono ascendenti o fratelli e sorelle, al coniuge spettano i due terzi dell’eredità.
• In assenza di altri parenti, il coniuge eredita l’intero patrimonio.
• Ascendenti e collaterali (fratelli e sorelle):
• Se il defunto non ha lasciato figli né coniuge, l’eredità si devolve ai genitori e ai fratelli e sorelle.
• Se ci sono entrambi, metà dell’eredità spetta ai genitori e metà ai fratelli e sorelle.
• Se vi sono solo ascendenti, ereditano l’intero patrimonio.
• Parenti fino al sesto grado: in assenza dei successibili sopra indicati, si passa ai parenti più lontani, fino al sesto grado.
• Lo Stato: se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo Stato, che non può rinunciarvi (art. 586 c.c.).
2. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Il testamento è l’atto con cui una persona dispone dei propri beni per il momento successivo alla morte.
Il testatore ha libertà di scelta, ma deve rispettare le quote di legittima spettanti ad alcuni eredi protetti dalla legge.
Le forme di testamento previste dal Codice Civile sono:
• Testamento olografo: scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore (art. 602 c.c.). È semplice e gratuito, ma può essere smarrito o impugnato più facilmente.
• Testamento pubblico: redatto da un notaio in presenza di due testimoni (art. 603 c.c.). Garantisce maggiore sicurezza e autenticità.
• Testamento segreto: scritto dal testatore o da un terzo e consegnato sigillato a un notaio, che ne redige un verbale di ricezione (art. 604 c.c.).
Un testamento può contenere disposizioni a titolo universale (istituzione di erede) o a titolo particolare (legati). Tuttavia, non può ledere i diritti dei legittimari, pena l’impugnazione da parte di questi ultimi.
3. SUCCESSIONE NECESSARIA
Il nostro ordinamento tutela alcuni eredi riservando loro una quota minima del patrimonio, indipendentemente dalla volontà del testatore. Questi soggetti sono i legittimari, ovvero:
• Il coniuge
• I figli (o i loro discendenti, in caso di premorienza)
• Gli ascendenti (solo in assenza di figli)
Le quote di legittima variano in base ai successibili presenti:
• Se c’è un solo figlio, a lui spetta almeno la metà del patrimonio.
• Se ci sono più figli, questi devono ricevere almeno i due terzi, da dividersi in parti uguali.
• Se vi è solo il coniuge, spetta almeno la metà.
• Se vi sono coniuge e un figlio, al primo spetta un terzo e al secondo un terzo.
• Se vi sono coniuge e più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli la metà complessiva.
• Se vi sono solo ascendenti, spetta loro almeno un terzo.
Se il testamento lede la legittima, gli eredi pretermessi possono agire in giudizio con l’azione di riduzione per ottenere la quota loro spettante.
Chi è chiamato all’eredità può scegliere tra:
• Accettazione pura e semplice: l’erede subentra nei diritti e nei doveri del defunto, rispondendo anche dei debiti con il proprio patrimonio.
• Accettazione con beneficio d’inventario: separa il patrimonio ereditario da quello personale, evitando il rischio di dover pagare debiti superiori ai beni ricevuti (art. 490 c.c.).
• Rinuncia all’eredità: dichiarazione formale davanti al notaio o al tribunale con cui il chiamato rifiuta l’eredità (art. 519 c.c.).
L’accettazione può avvenire in forma espressa (dichiarazione formale) ovvero tacita (compimento di atti che presuppongono la volontà di accettare, come la vendita di beni ereditari).
Se più eredi accettano l’eredità, si instaura una comunione ereditaria. La divisione può avvenire:
• Consensualmente, con un accordo tra gli eredi.
• Giudizialmente, se non si raggiunge un accordo, tramite un procedimento davanti al tribunale.
• Secondo le disposizioni testamentarie, se il testatore ha già disposto la divisione nel testamento, purché non leda i diritti dei legittimari.
Una corretta pianificazione della successione risulta quindi fondamentale per garantire il rispetto della normativa vigente ed evitare situazioni di conflitto tra gli eredi che potrebbero compromettere la serenità familiare. In tal modo verrebbe assicurata una distribuzione equilibrata del patrimonio, preservando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e rispettando le volontà espresse dal defunto.
Analizzare con cura le proprie necessità patrimoniali e familiari, affidandosi a un professionista qualificato, costituisce il primo passo per assicurare una gestione serena e ben strutturata della devoluzione futura.