La separazione e il divorzio sono eventi che incidono profondamente non solo sui rapporti interpersonali tra i coniugi, ma anche sulle loro posizioni patrimoniali e familiari.
È importante comprendere appieno le implicazioni giuridiche di questi eventi, sia in relazione ai diritti dei coniugi sia in merito ai diritti dei figli, al trattamento dei beni e ad altre questioni economiche.
1. Assegno di Mantenimento e Assegno Divorzile PER IL CONIUGE
Nel caso di separazione personale, il coniuge economicamente più debole può avere diritto a un assegno di mantenimento (art. 156 del Codice Civile) che viene stabilito con riferimento a diversi fattori quali: la durata del matrimonio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, le capacità economiche dei coniugi e la possibilità del coniuge richiedente di provvedere economicamente per se stesso.
Nel divorzio, può essere riconosciuto un assegno divorzile (art. 5 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898), che serve a garantire la stabilità economica del coniuge che non abbia la possibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
La giurisprudenza, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2017, ha chiarito che l’assegno divorzile non è automatico, ma deve essere determinato in base alla capacità economica del coniuge richiedente, al suo contributo alla vita coniugale e ad altre circostanze individuali, come l’età o le opportunità di reinserimento nel mondo del lavoro.
Quando si verificano cambiamenti rilevanti e persistenti, le condizioni economiche stabilite in sede di separazione o di divorzio possono essere oggetto di revisione attraverso specifico procedimento.
2. Assegnazione della Casa Familiare
Nell’ambito della separazione personale dei coniugi, l’articolo 337-sexies del Codice Civile prevede l’assegnazione della casa coniugale in favore del genitore collocatario dei figli minori o non autosufficienti. Tale diritto non implica una cessione della proprietà ed è previsto per garantire alla prole il mantenimento di una continuità abitativa.
Nel contesto del divorzio, il giudice può rivedere questa disposizione, tenendo conto delle esigenze dei minori e delle circostanze familiari. Tuttavia, il tribunale tende sempre a tutelare la stabilità dei figli minori, considerando quindi con priorità la situazione del genitore presso il quale i figli sono collocati a prescindere dall’effettiva titolarità del diritto di proprietà sulla casa coniugale.
3. Affidamento dei Figli e Mantenimento
La questione dell’affidamento dei figli è centrale sia nella separazione che nel divorzio.
L’affidamento condiviso (Legge 8 febbraio 2006, n. 54) è la regola, salvo che particolari e gravi circostanze (come problematiche legate alla salute o al comportamento di uno dei genitori) giustifichino un affidamento esclusivo (artt.337-ter e 337-quater del Codice Civile).
L’affidamento condiviso implica che entrambi i genitori mantengano la responsabilità decisionale sulla vita del figlio.
In ogni caso, il mantenimento dei figli è un obbligo per entrambi i genitori, in proporzione alle loro possibilità economiche.
A carico del genitore non collocatario dei figli, generalmente, viene riconosciuto un contributo al mantenimento degli stessi per far fronte alle loro spese ordinarie, ossia quelle prevedibilmente legate alla quotidianità. Allo stesso tempo viene stabilita una quota percentuale (di norma nella misura del 50%), in capo a ciascun genitore, per la partecipazione alle spese straordinarie relative alla prole.
Molti tribunali e ordini degli avvocati in Italia hanno elaborato linee guida o protocolli per affrontare il tema delle spese straordinarie, adattandoli alle esigenze locali e alle prassi giudiziarie.
Questi protocolli mirano a ridurre il contenzioso tra i genitori, definendo chiaramente quali spese rientrano nell’assegno di mantenimento e quali richiedono un accordo preventivo.
4. Pensione di Reversibilità e pensione indiretta
La pensione di reversibilità e la pensione indiretta sono due diverse forme di trattamento pensionistico riconosciute rispettivamente in caso di decesso del pensionato ovvero dell’assicurato in favore dei familiari superstiti e corrispondono a una quota percentuale della pensione già liquidata ovvero che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Per poter beneficiare della pensione indiretta è necessario che l’assicurato defunto abbia maturato almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva o, in alternativa, 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
• In caso di separazione legale, il coniuge separato superstite conserva il diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta.
• In caso di divorzio, il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato superstite sussiste solo a determinate condizioni: che questi sia titolare di un assegno divorzile mensile (e quindi non anche nel caso in cui detto contributo sia stato percepito in unica soluzione – c.d. una tantum) e che non abbia contratto nuove nozze.
Nell’ipotesi in cui il defunto, dopo il divorzio, si fosse risposato è il Tribunale a dover decidere le quote da ripartire tra il nuovo coniuge e quello divorziato superstiti.
5. Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
• In caso di separazione: il diritto a una quota percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) di uno dei due coniugi non viene riconosciuto.
Tuttavia, il coniuge che si trova in una posizione economica più debole può avanzare una richiesta per ottenere un assegno di mantenimento, che potrebbe includere una quota del TFR ricevuto dall’altro coniuge.
• In caso di divorzio: il coniuge divorziato ha diritto a ricevere una parte dell’indennità di fine rapporto ottenuta dall’altro coniuge al momento della conclusione del rapporto di lavoro, a condizione che non si sia risposato e che sia titolare di assegno divorzile. Tale diritto si applica anche se l’indennità viene maturata successivamente alla sentenza. La quota spettante corrisponde al 40% dell’importo totale dell’indennità, calcolata in base agli anni di coincidenza tra il matrimonio e il rapporto di lavoro.
6. Comunione dei Beni e Divisione Patrimoniale a seguito di separazione legale dei coniugi
Una delle conseguenze della separazione personale dei coniugi in regime di comunione dei beni è lo scioglimento della stessa (art. 191 Codice Civile). Viene quindi effettuata una distinzione tra i beni comuni, che appartengono ad entrambi i coniugi, e quelli personali, che rimangono di proprietà individuale. Quei beni facenti parte della comunione vengono identificati e suddivisi tra le parti sulla base di un accordo ovvero con criteri stabiliti dal Giudice.
La Riforma Cartabia ha introdotto incentivi per l’utilizzo della mediazione familiare, uno strumento che favorisce la risoluzione rapida e collaborativa delle controversie.
7. Diritti Successori
In caso di separazione, i coniugi non perdono i reciproci diritti successori, salvo il caso di addebito. In questa ipotesi, infatti, il coniuge a cui è stata addebitata la separazione non avrà più diritto a succedere all’altro in caso di decesso di quest’ultimo.
In caso di divorzio, invece, i coniugi perdono i diritti successori reciproci. Questo significa che, a meno che non sia previsto diversamente da un testamento, un coniuge divorziato non ha diritto alla successione dell’altro coniuge.
La separazione e il divorzio rappresentano, pertanto, non solo un passaggio emotivamente impegnativo, ma anche una fase caratterizzata da rilevanti implicazioni dal punto di vista patrimoniale che vanno a incidere sui diritti e doveri di ciascun coniuge e dei figli coinvolti.